Al comma 26 la Legge di stabilità prevede la possibilità che i dipendenti possano richiedere al proprio datore di lavoro di percepire
in busta paga la quota del TFR maturata nell'anno. Si tratta di una disposizione che ha dei riflessi molto importanti sia dal punto di
vista del lavoratore che dei datori di lavoro.
Per quanto riguarda i datori di lavoro, l'impatto più rilevante si manifesta nei confronti dei soggetti che hanno meno di 50
dipendenti, poiché questi, a differenza degli altri, non sono tenuti al versamento del TFR alle altre forme pensionistiche, con la
conseguenza che potevano tenere in azienda il TFR maturato per ciascun dipendente con un evidente beneficio finanziario.
I beneficiari di questo provvedimento sono i lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro da almeno sei
mesi, mentre non possono farne richiesta, i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo. Il meccanismo non è consentito
neanche alle aziende sottoposte a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi.
La manifestazione di volontà da parte del lavoratore va effettuata a partire dal 1° marzo 2015 ed è irrevocabile sino al 30 giugno
2018.
La quota di TFR erogata:
- è assoggettata a tassazione ordinaria;
- non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del T.U.I.R., ossia della normale tassazione del TFR;
- non è imponibile ai fini previdenziali.
Per venire incontro alle difficoltà che i datori di lavoro potrebbero riscontrare in merito alla disponibilità di liquidità necessaria per
fronteggiare i pagamenti, la Legge di stabilità ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito di garanzia.
I lavoratori che intendono accedere al finanziamento dovranno richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine
rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore.
Sulla base delle certificazioni rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro potrà presentare richiesta di finanziamento presso una delle
banche o intermediari finanziari che aderiscono ad apposito accordo quadro.
In merito alla scelta, invece, i lavoratori dovranno considerare l'aggravio della tassazione che deriva dalla scelta. Infatti il TFR
sarà tassato in busta paga come se andasse ad integrare lo stipendio e dunque con l'applicazione delle aliquote IRPEF ordinarie.
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