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29/03/2011
Governo: i nuovi termini dei procedimenti amministrativi del Ministero del lavoro
Il 22 marzo 2011 entra in vigore il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, con il quale si da attuazione all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione è stata voluta al fine di garantire certezza e celerità dei provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
In via di principio, la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha stabilito che i procedimenti, avviati obbligatoriamente su istanza di parte o • d'ufficio, quindi per iniziativa della stessa pubblica amministrazione, devono concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro il termine ordinario di 30 giorni che viene calcolato a decorrere dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda salvo diversi termini previsti da normative speciali.
Riguardo ai casi particolari o alle problematiche amministrative caratterizzare da una particolare complessità la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha rimesso agli enti la possibilità di fissare: termini non superiori a 90 giorni; solo in casi particolari, fino al 180 giorni.
Per quanto attiene ai termini stabiliti per le attività principali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
- convalida trasformazione contratto di lavoro da tempo pieno a part time: 30 giorni;
- autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno: 60 giorni;
- convalida delle dimissioni della lavoratrice madre: 45 giorni;
- autorizzazione all'impiego di minori: 30 giorni;
- autorizzazione all'impiego di fanciulli o adolescenti in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o in lavorazioni effettuate con sistema di turni a scacchi: 60 giorni;
- autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio nell'orario di lavoro di fanciulli e adolescenti: 60 giorni;
- autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi: 60 giorni;
- rilascio certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro: 45 giorni;
- esame e iscrizione all'albo dei centralinisti telefonici privi di vista: 90 giorni;
- concessione integrazione salariale relativamente al secondo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 30 giorni;
- concessione integrazione salariale relativamente a periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 60 giorni;
- concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 60 giorni;
- concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 30 giorni;
- concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più relativi ai periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 90 giorni;
- rilascio autorizzazione provvisoria agenzie per il lavoro: 60 giorni;
- rilascio autorizzazione a tempo indeterminato per agenzie per il lavoro: 90 giorni;
- rilascio autorizzazione per i lavoratori dello spettacolo: 30 giorni;
- risposte a quesiti: 30 giorni.
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