Scadenza comunicazione periodica ex art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003 - art. 3. D.Lgs. n. 24/2012 recante attuazione Direttiva 2008/104/CE, sul lavoro tramite agenzia interinale.
Di seguito una nota interpretativa della normativa di cui all'art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003, a seguito dell'introduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 3, D.Lgs. n. 24/2012, nell'ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica prevista dalla norma in oggetto.
Si precisa che quest'ultima disposizione, contemplata nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, sancisce l'obbligo dell'utilizzatore di comunicare "il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati" alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e in mancanza alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si evidenzia che il suddetto obbligo deve essere adempiuto "ogni dodici mesi", anche mediante l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'utilizzatore aderisce o conferisce mandato e, in caso di mancato o non corretto assolvimento dello stesso, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 250 a 1250 (art. 3, D.Lgs. n. 24/2012 - art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).
In ordine alla periodicità e ai contenuti della comunicazione, imposti dalla norma in esame, si sottolinea che la disposizione sanzionatoria introdotta dall'art. 3, D.Lgs. n. 24/2012, trova applicazione nella fase transitoria relativa all'anno 2012, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012, data di entrata in vigore del medesimo decreto, e il 31 dicembre 2012; per gli anni successivi, occorre, invece, tenere presente il periodo di dodici mesi intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Alla luce delle modifiche normative innanzi menzionato ed in considerazione della circostanza che l'oggetto della comunicazione afferisce ad un periodo che si conclude alla fine dell'anno solare, appare opportuno fissare il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2013, al fine di consentire ai soggetti obbligati di adeguarsi correttamente alle nuove disposizioni.
In definitiva gli utilizzatori che non effettueranno la comunicazione periodica, come richiesta dalla norma ex art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 275/2003, entra il 31 gennaio 2013, incorreranno nell'applicazione della misura sanzionatoria sopra indicata.
Il termine di cui sopra comunque,
non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale "scriminante" ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato..
back